Statuti SwissAccounting Svizzera Italiana

  1. Nome e sede
    Sotto il nome “SwissAccounting Svizzera Italiana” è costituita, in base agli statuti e agli
    articoli 60 segg. del Codice Civile Svizzero CCS, un’associazione regionale di categoria,
    con sede presso il segretariato.
    L’associazione è apolitica, aconfessionale e a durata illimitata.
  2. Scopo
    SwissAccounting Svizzera Italiana è un’associazione professionale di categoria nel ramo
    della contabilità, dell’analisi finanziaria, del controlling, delle risorse umane e della
    fiscalità, attiva nelle aree italofone della Svizzera.
    L’associazione:
    · promuove la formazione e il perfezionamento professionale dei propri soci;
    · prende tutte le misure necessarie, affinché il diploma e l’attestato federale vengano
    riconosciuti dal pubblico per il loro giusto valore;
    · sostiene l’ente promotore degli esami federali nelle aree di lingua italiana;
    · prende posizione su questioni politico-professionali e legislative di categoria;
    · sostiene l’organizzazione dei corsi e degli esami.
  3. Mezzi
    Per il perseguimento delle sue finalità, l’associazione dispone dei seguenti mezzi:
    · contributi sociali;
    · proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, corsi e seminari;
    · sovvenzioni;
    · proventi derivanti da accordi di prestazioni;
    · donazioni e sussidi di ogni genere.
    I contributi sociali sono fissati annualmente dall’assemblea dei soci. I soci onorari sono
    esentati dal versamento del contributo.
    L’esercizio annuale inizia il 1. luglio e termina al 30 giugno.
  4. Soci
    La partecipazione all’associazione può essere qualificata in forma di socio attivo o
    passivo.
    4.1. Soci attivi
    Possono essere soci attivi:
    · i titolari del diploma federale di Esperta/Esperto in finanza e controlling e
    dell’attestato federale di Specialista in finanza e contabilità;
    · i soci onorari. L’Assemblea generale ha la facoltà, su proposta del Comitato, di
    nominare soci onorari quelle persone che si sono distinte nel conseguimento
    degli scopi sociali.
    4.2. Soci passivi
    I soci passivi, senza diritto di voto e di eleggibilità all’assemblea generale, possono
    essere:
    · i possessori del certificato intermedio;
    · i soci specialisti. L’Assemblea generale ha la facoltà, su proposta del Comitato,
    di chiamare a far parte dell’associazione, personalità attive nel settore
    economico, finanziario e legale in qualità di soci specialisti.
    I soci specialisti devono essere in possesso di un attestato professionale
    federale, di un diploma di un esame professionale, di un diploma di una scuola
    universitaria o di una scuola universitaria professionale (Bachelor o Master) nel
    ramo dell’economia, della finanza, della giurisprudenza, della matematica o
    settori affini, riconosciuti in Svizzera.
    · i soci sostenitori. Quali soci sostenitori possono far parte dell’associazione le
    persone fisiche e giuridiche che versano un contributo senza una contropartita.
    L’ammissione è decisa dal comitato, che può rifiutarla senza indicare il motivo
    all’interessato.
    4.3. Adesione/Ammissione
    Una persona che dispone dei necessari requisiti può fare richiesta di adesione in
    qualsiasi momento. Il comitato decide in merito all’ammissione. Entro 30 giorni,
    contro tale decisione, è ammesso il ricorso alla successiva assemblea dei soci.
    4.4. Cessazione dell’adesione – Dimissioni/Esclusione
    L’adesione cessa mediante dimissioni, esclusione, decesso o per scioglimento.
    Ogni socio può dare le dimissioni dall’Associazione per iscritto per la fine di un
    esercizio annuale, con un preavviso di tre mesi.
    Il Comitato ha la facoltà di espellere quei soci che agiscono contro gli interessi
    dell’associazione, che non rispettano il codice deontologico o che non ottemperano
    ai loro obblighi finanziari. Contro tale decisione è ammesso il ricorso alla successiva
    assemblea dei soci entro 30 giorni dalla decisione. Il ricorso non sospende
    transitoriamente l’esclusione dall’associazione. La qualità di socio sarà riacquisita a
    seguito dell’accettazione del ricorso da parte dell’assemblea generale.
    4.5. Diritti e doveri dei soci
    · Ogni socio attivo ha diritto di voto e di eleggibilità all’Assemblea generale.
    · I soci hanno diritto di partecipare agli eventi dell’associazione, entro i limiti di
    capacità (posti disponibili).
    · Beneficiano di agevolazioni finanziarie ai corsi e seminari organizzati
    dall’associazione.
    · I soci siano essi attivi o passivi sono tenuti al rispetto del codice deontologico,
    codice etico di SwissAccounting Svizzera Italiana. Nel caso di comprovate
    inosservanze del codice etico il comitato ha la facoltà di espellere il socio
    secondo l’articolo 4.4.
    · I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annua stabilita
    dall’assemblea generale entro i termini prestabiliti.
    · I soci sono tenuti a verificare annualmente (almeno una volta all’anno) i propri
    recapiti di posta elettronica sul portale online o per il tramite del segretariato, a
    garanzia di ricezione della corrispondenza, con particolare riferimento alla
    convocazione all’assemblea generale o al recapito della fattura della quota
    annuale.
  5. Organi
    Gli organi della società sono:
    a) I‘assemblea generale dei soci;
    b) il comitato direttivo;
    c) l’ufficio di revisione;
    d) le commissioni permanenti o temporanee.
  6. Assemblea generale dei soci
    L’Assemblea generale ordinaria dei soci ha luogo ogni anno entro sei mesi dalla conclusione dell’esercizio annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate: – dal comitato direttivo; – da almeno 1/5 (un quinto) dei soci attivi con l’indicazione delle trattande. Il comitato deve provvedere alla convocazione entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta
    scritta.
    Le assemblee sono dirette dal presidente del comitato direttivo, in sua assenza dal/dalla
    vice o da un socio attivo eletto dall’assemblea generale stessa.
    Nel caso le circostanze o l’urgenza lo richiedano, l’assemblea può essere svolta a
    distanza per il tramite di dispositivi elettronici o per circolare/corrispondenza.
    6.1. Convocazione
    I soci vengono convocati per iscritto all’assemblea con un preavviso di 20 giorni, con
    allegato l’ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni tramite posta
    elettronica (e-mail) o altri supporti elettronici.
    6.2. Istanze all’attenzione dell’assemblea generale
    Le istanze all’attenzione dell’assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al
    comitato direttivo entro 14 giorni dalla data dell’assemblea.
    6.3. Quorum
    L’Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero di soci
    presenti.
    6.4. Compiti inalienabili e competenze dell’assemblea generale
    · approvazione del verbale della precedente assemblea dei soci;
    · approvazione del rapporto annuale del comitato direttivo;
    · approvazione del rendiconto annuale;
    · dare discarico al comitato direttivo;
    · elezione del/della presidente, del/della vice e degli altri membri del comitato
    direttivo, nonché dell’organo di controllo (ufficio di revisione);
    · vigilanza sull’operato del comitato direttivo, con facoltà di revocare la carica
    qualora esistessero gravi motivi;
    · determinazione del contributo sociale o dei contributi sociali;
    · approvazione del preventivo (budget) annuale;
    · presa di conoscenza del programma delle attività;
    · deliberazione sulle istanze del comitato direttivo e dei soci;
    · modifica dello statuto;
    · decisione su ricorsi in merito all’esclusione/espulsione di soci;
    · deliberazione sullo scioglimento dell’associazione e l’impiego del ricavato della
    liquidazione.
    4
    6.5. Validità delle delibere e maggioranze
    Ogni Assemblea dei soci, regolarmente convocata, ha facoltà di decidere
    indipendentemente dal numero dei soci presenti.
    Le decisioni sopraelencate vengono prese a maggioranza semplice dei voti
    espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità di
    voti, decide il voto del/della presidente. Per l’approvazione o la modifica degli Statuti
    è invece necessaria la maggioranza favorevole dei due terzi dei voti espressi.
    Per lo scioglimento dell’associazione è necessaria la maggioranza favorevole dei
    due terzi dei voti espressi in un’Assemblea nella quale siano presenti (o
    rappresentati) almeno un terzo dei soci.
    Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano; se un terzo dei presenti lo
    richiede, le votazioni e le nomine devono avvenire per scrutinio segreto.
    Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle
    decisioni.
  7. Comitato direttivo
    Il comitato direttivo è composto da almeno tre soci attivi, che restano in carica un anno e
    sono rieleggibili.
    Il comitato direttivo deve essere composto da una maggioranza di soci che hanno
    conseguito il diploma federale di Esperta/Esperto in finanza e controlling.
    Il comitato direttivo:
    · gestisce le attività in corso e rappresenta l’associazione all’esterno;
    · emana i regolamenti;
    · forma le commissioni permanenti o temporanee;
    · costituisce dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti).
    Per il conseguimento degli scopi sociali, il comitato direttivo ha facoltà di avvalersi di
    collaboratori esterni, conferendo loro specifici mandati, dietro congruo compenso.
    Il comitato direttivo dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non
    conferiscono a un altro organo.
    All’interno del comitato direttivo sono rappresentate le seguenti funzioni:
    · presidenza;
    · vicepresidenza;
    · responsabile finanze.
    Il comitato direttivo si riunisce ogni volta che l’attività lo richiede. Ogni membro del
    comitato può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.
    Se nessun membro del comitato richiede un dibattito in presenza, le decisioni prese
    tramite circolazione degli atti (e-mail) sono valide.
  8. L’ufficio di revisione (organo di controllo)
    L’Assemblea nomina uno o più soci, quali membri dell’ufficio di revisione (revisori).
    Restano in carica un anno e sono rieleggibili.
    In alternativa l’assemblea dei soci può nominare una persona giuridica abilitata, che
    verifichi la contabilità.
    L’ufficio di revisione deve verificare l’attendibilità e la completezza dei conti annuali
    tramite una revisione semplice e rapportare per iscritto all’assemblea generale ordinaria.
    5
  9. Diritto di firma
    L’associazione è vincolata dalla firma collettiva a due, di due membri del comitato
    direttivo.
  10. Responsabilità e garanzia impegni
    Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la
    responsabilità personale dei soci.
  11. Scioglimento dell’associazione
    Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato con la decisione di
    un’assemblea dei soci convocata a tale scopo e con una maggioranza dei due terzi dei
    voti espressi, se presenti (o rappresentati) almeno un terzo dei soci.
    Con lo scioglimento dell’associazione il patrimonio dell’associazione viene devoluto in
    beneficenza a un’organizzazione esente da imposta. È esclusa la distribuzione del
    patrimonio ai soci.
  12. Entrata in vigore
    Il presente statuto è stato accettato nell’ambito dell’assemblea generale del 17 giugno
    2025 ed è entrato in vigore a far tempo da tale data. Annulla e sostituisce tutti i
    precedenti statuti di ACF Associazione dei Contabili-Controller diplomati federali.